Statuto sociale
Denominazione – sede – scopo
Art. 1 E' costituita 1'Associazione di promozione sociale •ALBINIT•
Essa è retta dal presente statuto, dalla Legge 383/2000 oltre che dalle altre vigenti norme, anche regionali, in materia dl enti associativi non conxnerwli.
Art. 2. – Essa ha sede nel Comune di Grandate 22070 (CO)
L’Assemblea dei soci, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e/o sopprimere sedi operative e sezioni staccate, nonché aderire ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi scopi sociali.
Art. 3. – L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o di terzi:
Promuovere e favorire in Italia e all’estero attività di formazione; informazione e sensibilizzazione rispetto alle caratteristiche, alle problematiche e alle eventuali soluzioni legate alla patologia denominata albinismo.
E' data in possibilità all’Associazione, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni autonome, anche ricorrendo a propri associati.
La durata dell'Associazione a fissata sino at 31/ 12/2050
Patrimonio, bilancio ed esercizi sociali
Art. 4. - II patrimonio è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dal versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di donazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi dl riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione.
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e 1ogati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali,, o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi dalle cessioni di beni e servizi ad associati o a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svelte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dogli obiettivi Istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
I versamenti al fondo dl donazione, la quote sociale, i contributi, le donazioni,le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, o in caso dl morte, di estinzione, di recesso e/o di esclusione, pub darsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise dl partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
All’Associazione e vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominate nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa,a meno chi la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Art. 5. - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre dl ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente II bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare all’Assemblea del soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono I'Assemblea convocata per la loro approvazione. a disposizione di tutti i Soci.
Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito e separato rendiconto, del quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro a trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati net verbale del Consiglio direttivo.
Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l’indicazione del soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cut alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle detrazioni del reddito imponibile dl cut all'art. 2) della L.383/2000.
Soci
Art. 6. – Sono soci le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati), che condividendo le finalità dell’Associaz ione, si impegnino per realizzarle e versino la quota sociale annualmente stabilita dal Consiglio.
Il genitore e chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda dl adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.
Art. 7. - Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione dl condividere le finalità che l’Associazione si propone e si impegna ad approvarne e osservarne lo Statuto ed eventuali regolamenti.
II Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento dl diniego entro il termine predetto, la domanda si intende accolta.
L'adesione all’Organizzazione è a tempo indeterminato a non può essere disposta per un periodo temporaneo.
Art. 8 - Tutti s soci maggiori di età, in regola con il pagamento delta quota associative, avranno diritto di veto in Assemblea; i soci avranno, Inoltre, diritto a conoscere I programmi con i quali l’associazione intenda attuare gli scopi. sociali; a frequentare I locali sociali, ad ('
accedere a tutti i servizi offerti e gestiti dell’Associazione e a beneficiare di condizioni di favore per tutte le manifestazioni o i servizi promossi dall’ Associazione. L’eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse da socio, non implicherà nessuna differenza di trattamento in mento ai loro diritti nei confronti dell’ Associazione. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun mode vincolata o limitata ed è improntata a criteri dl massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo a passivo
Nel caso di attività svolta mediante convenzioni con enti pubblici l’associazione assicura i propri aderenti che prestino tali attività contro gli infortuni e le malattie connesse, nonché per le responsabilità civili verso terzi
La copertura assicurativa è elemento essenziale delta convenzione ed i relativi oneri sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
Art. 9. - I soci avranno 1'obbligo di osservare le norme dello Statuto a le delibere adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa, di essere coerenti con gli obiettivi dell’Associazione e prestare il proprio sostegno allo svolgimento delta attività sociali offrendo prevalentemente il proprio impegno personale, spontaneo e gratuito.
Art. 10. - La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà dl recedere dal novero del partecipanti all’Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso..
Il socio che non provveda al versamento della quota entro 60 giorni potrà essere escluso con delibera motivata del consiglio direttivo, la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell’esclusione il cui termine non potrà mai essere antecedente a quello individuato al precedente comma del presente articolo.
In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti in favore dell’’associazione,inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può essere escluso con deliberazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.
Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli può adire il Collegio arbitrale di cui all’articolo 24 del presente Statuto; in tal caso l’efficacia della deliberazione di esclusione non è sospesa fina alla pronuncia del Collegio stesso.
Organi sodali
Art 11. – Sono Organi dell’?Associazione:
- L’assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il Presidente del Consiglio direttivo
- Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato
Art 12 – I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio tutte le volte che lo ritenga opportuno e almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio e affissa alle sedi dell’Associazione o inviata a mezzo fax/ email almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza..
L’avviso di comunicazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell’art. 20 C.C.
Art 13- L’Assemblea ordinaria delibera in merito a:
- l’approvazione del bilancio consuntivo ed eventuale preventivo;
- gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione;
- la nomina dei componenti il Consiglio direttivo, del Presidente e del Vice-presidente e l’eventuale nomina del Collegio revisore dei conti;
- l’approvazione di eventuali Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione
- quant’altro a lei demandato per legge o per statuto
L’Assemblea straordinaria delibera in merito a
• le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
• lo scioglimento dell’Associazione a la nomina dei liquidatori.
II presente statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti costituita, in prima convocazione, con la presenza dei ¾ (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.
Per le delibere relative allo scioglimento dell’Associazione, si veda quanto previsto dall’art. 23 del presente statuto.
Art. 14. - Tutti I soci. maggiori di età e per r minori i rispettivi genitori, in regola con il pagamento delta quota associativa, hanno diritto di intervenire alle Assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto dl voto. Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta un solo altro socio. Non è ammesso il voto plurimo.
Art. 15. - Se non diversamente previsto, I'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, e in mancanza dal Vicepresidente; In mancanza di entrambi l’assemblea nomina il
proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario, se lo ritiene il caso due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale
Consiglio direttivo
Art. 16. - L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri eletti tra i soci dell’Assemblea per la durata di tre anni e rieleggibili
Il Consigliere, che non interviene a tre sedute consecutive, può senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito con le modalità sopra indicate.
In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede ala sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 17. – II Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto I'Assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio per lo svolgimento del loro lavoro collegiale, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed eventuali compensi,entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.
Art. 18. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed all’eventuale preventivo e all’ammontare della quota sociale.
Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente, in assenza di entrambi, dal più anziano in età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario
Art. 20. – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all’Assemblea; alla nomina di dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea
Il Presidente e il Vice presidente
Art. 21 – Il presidente e, in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio
Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, ogni qualvolta questi sia impedito nell’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente
Collegio dei revisori
Art. 22 - Contestualmente all’elezione del Consiglio direttivo, l’Assemblea può provvedere alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa, per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.
L’incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso, valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.
I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verificano l’osservanza della legge, dello statuto e degli eventuali regolamenti, curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, con facoltà di parola, ma senza diritto di voto, verificano la regolarità e la conformità dei bilanci alle scritture contabili, danno pareri sui bilanci.
A tale scopo, il Collegio si riunisce almeno due volte l’anno.
Scioglimento
Art. 23 - L’Associazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto, o è divenuto impossibile da conseguire. Il raggiungimento dello scopo o la sua impossibilità dovranno essere preventivamente accertati dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea dei Soci delibera con voto favorevole dei ¾ degli aderenti, la messa in liquidazione dell’Associazione e nomina due liquidatori che sostituiscono il Consiglio direttivo e sono investiti dei più ampi poteri di ordinaria amministrazione al fine di provvedere alle procedure di estinzione dell’Associazione. I liquidatori sono tenuti all’obbligo di rendiconto all’Assemblea.
E’ fatto in ogni caso divieto di devolvere, anche in modo indiretto a terzi, il patrimonio residuo dell’Ente; in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la cessazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Controversie
Art. 24. - Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Tribunale di Como
Gli arbitri giudicheranno, ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.
Norme applicabili
Art. 25. – Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento alle vigenti norme in materia di Enti e a quanto previsto dal Codice Civile, nonché dal D. Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni
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